Introduzione
In Italia l’insegnante di sostegno è una figura chiave per garantire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. Spesso si commette l’errore di considerarlo come il “docente dell’alunno disabile”, limitandone il ruolo al solo studente con bisogni speciali. In realtà, per legge il docente di sostegno è un insegnante dell’intera classe. Ciò significa che partecipa a pieno titolo a tutte le attività didattiche e valutative della classe, collaborando con gli altri docenti e lavorando per il successo formativo di tutti gli alunni, non solo di quelli con disabilità (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando). In questo articolo vedremo perché il docente di sostegno va considerato contitolare della classe, analizzando la normativa italiana vigente (con riferimenti puntuali a leggi, decreti e note ministeriali) e illustrando buone prassi didattiche inclusive. Inoltre, esamineremo i casi in cui scuole o dirigenti scolastici hanno violato questo principio, incorrendo in illeciti, e quali sono le responsabilità dei dirigenti per assicurare il diritto all’inclusione scolastica in scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado.
Il docente di sostegno è contitolare della classe
Dire che il docente di sostegno è contitolare della classe significa affermare che è un insegnante aggiuntivo della classe a tutti gli effetti, con pari dignità rispetto agli altri docenti curricolari. Questo principio è sancito chiaramente dalla normativa italiana. L’articolo 13, comma 6, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro sulla disabilità) stabilisce infatti che “gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività […] dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti” ( Uso illegittimo dei docenti di sostegno – Gilda degli insegnanti di Lucca e Massa Carrara). Questa disposizione, ripresa anche nell’art. 315, comma 5 del Testo Unico in materia di istruzione (D.Lgs. 297/1994) (Docenti di sostegno: se la classe in cui svolgono servizio non è presente, devono recarsi lo stesso a scuola?), chiarisce che il docente di sostegno non è l’insegnante privato dell’alunno con disabilità, ma una risorsa professionale assegnata alla classe per rispondere ai bisogni educativi dell’alunno disabile insieme a quelli di tutti gli altri studenti (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando).
In pratica, ciò significa che l’insegnante di sostegno partecipa a tutte le attività didattiche della classe di assegnazione: programmazione delle lezioni, insegnamento in compresenza con i colleghi (ad esempio supportando gruppi di alunni durante le esercitazioni), valutazione e scrutini. Durante gli scrutini e gli esami, il docente di sostegno esprime il proprio voto sulla valutazione di tutti gli studenti della classe, non solo sul ragazzo con disabilità. Questo è esplicitato, ad esempio, nell’art. 2 comma 6 del D.Lgs. 62/2017 per la scuola secondaria di I grado (“I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e tutti gli alunni della classe”) (Docenti di sostegno: se la classe in cui svolgono servizio non è presente, devono recarsi lo stesso a scuola?) e nell’art. 4 comma 2 del D.P.R. 122/2009 per la secondaria di II grado (“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni”) (Docenti di sostegno: se la classe in cui svolgono servizio non è presente, devono recarsi lo stesso a scuola?). In quanto contitolare, l’insegnante di sostegno fa parte del consiglio di classe o del team docente a pieno titolo: interviene nelle riunioni, nei colloqui con le famiglie e nella stesura dei documenti ufficiali (come il Piano Educativo Individualizzato, di cui parleremo più avanti).
Vale la pena sottolineare che anche il Ministero dell’Istruzione (oggi MIM) ha più volte richiamato questo concetto. Ad esempio, una Nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 ha ribadito che “il docente di sostegno, come più volte afferma la norma, è assegnato alla classe, di cui diventa pienamente contitolare, e non al singolo alunno” (Miur: insegnante di sostegno è assegnato alla classe, non al singolo alunno). Purtroppo, il Ministero notava come “ci si dimentica in qualche scuola” di questa evidenza normativa (Miur: insegnante di sostegno è assegnato alla classe, non al singolo alunno), ricordando tra l’altro che non è lecito utilizzare il docente di sostegno per supplenze in altre classi (pratica su cui torneremo). Dunque, per legge e indicazioni ministeriali, l’insegnante di sostegno deve operare nell’ambito della classe intera, contribuendo a creare un ambiente inclusivo dove l’alunno con disabilità non venga separato dal gruppo, bensì sostenuto all’interno di esso.
Quadro normativo sull’inclusione scolastica in Italia
La figura dell’insegnante di sostegno e il principio dell’inclusione scolastica hanno solide basi normative in Italia. Di seguito ripercorriamo brevemente le principali leggi e atti vigenti, con indicazione di come consultarne il testo ufficiale:
- Legge 4 agosto 1977, n. 517: è la riforma che ha abolito le classi speciali e integrato gli alunni con disabilità nelle classi comuni della scuola dell’obbligo. Ha introdotto per la prima volta gli insegnanti specializzati di sostegno nella scuola elementare e media (Insegnante di sostegno – Wikipedia). Si trattò di una svolta epocale: da quel momento, i bambini con disabilità hanno diritto a frequentare le scuole comuni e a ricevere un supporto adeguato. La legge 517/1977 è consultabile sulla Gazzetta Ufficiale dell’epoca (ad esempio tramite l’archivio storico su Normattiva, il portale pubblico delle leggi vigenti).
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro “per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”): è la legge cardine che tutela i diritti delle persone con disabilità in vari ambiti, inclusa la scuola. L’articolo 12 della legge 104/92 sancisce il diritto all’educazione e all’istruzione delle persone con handicap in tutte le scuole di ogni ordine e grado, prevedendo l’integrazione scolastica come modalità primaria. L’articolo 13 della stessa legge, al comma 6, come visto sopra, introduce formalmente il principio della contitolarità per i docenti di sostegno ( Uso illegittimo dei docenti di sostegno – Gilda degli insegnanti di Lucca e Massa Carrara). In altre parole, grazie alla 104/92 il diritto all’inclusione scolastica diventa un diritto soggettivo pienamente esigibile: ogni alunno con disabilità ha diritto a essere affiancato da un docente specializzato assegnato alla classe e coinvolto nella vita didattica comune. La Legge 104/92 (entrata in vigore il 18/02/1992) fu pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992 (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 – Normattiva). Il testo vigente e completo può essere consultato liberamente sul sito Normattiva (basta cercare “Legge 104/1992” per ottenere il testo aggiornato con tutte le modifiche intervenute).
- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297: è il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. All’art. 315, comma 5, ribadisce testualmente quanto già previsto dalla legge 104/92 sulla contitolarità del sostegno, integrandolo nell’ordinamento scolastico generale (Docenti di sostegno: se la classe in cui svolgono servizio non è presente, devono recarsi lo stesso a scuola?). Il Testo Unico è una raccolta normativa che può essere consultata su Normattiva o sui siti istituzionali (essendo un decreto legislativo, fu pubblicato anch’esso in Gazzetta Ufficiale ed è disponibile online).
- Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (2009): emanate dal MIUR con la Circolare Ministeriale n. 4274 del 4 agosto 2009, sono un documento pedagogico-normativo fondamentale per l’epoca. In esse il Ministero fornì indicazioni operative alle scuole su come realizzare l’integrazione. Le Linee Guida 2009 sottolineano, tra l’altro, che “l’insegnante per le attività di sostegno non può essere utilizzato per svolgere altro tipo di funzioni se non quelle strettamente connesse al progetto d’integrazione” (Supplenze, il docente di sostegno non può svolgerle: è inadempimento contrattuale e interruzione del lavoro di inclusione – Orizzonte Scuola Notizie). Ciò rafforza il principio che il docente di sostegno deve dedicarsi alla didattica inclusiva nella sua classe e non essere distolto per altre esigenze organizzative. Questo documento è consultabile sul sito del Ministero dell’Istruzione (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito) nella sezione dedicata all’inclusione, oppure tramite gli archivi online (molti Uffici Scolastici Regionali lo rendono disponibile in formato PDF).
- Legge 8 ottobre 2010, n. 170: riguarda i Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA), ma viene citata qui perché ha contribuito ad allargare il concetto di inclusione scolastica anche agli studenti con bisogni educativi specifici (diversi dalla disabilità). Pur non riguardando direttamente il sostegno, la L.170/2010 fa parte del quadro inclusivo, indicando misure di didattica individualizzata e personalizzata per alunni con dislessia, discalculia, ecc. (L’evoluzione dell’inclusione scolastica in Italia).
- Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali (BES): ha introdotto formalmente il termine “BES” nelle scuole, riconoscendo che anche alunni senza certificazione di disabilità o DSA possono trovarsi in situazioni di svantaggio educativo temporaneo (sociale, culturale, linguistico) (L’evoluzione dell’inclusione scolastica in Italia). Questa direttiva (intitolata “Strumenti di intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”) ha rafforzato la cultura dell’inclusione per tutti gli studenti, incoraggiando le scuole ad adottare strategie inclusive generalizzate. Essa è reperibile sul sito del MIUR/MIM e nella Gazzetta Ufficiale (trattandosi di atto amministrativo, spesso viene diffusa attraverso circolari disponibili online).
- Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (“Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”), integrato e modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96: insieme, questi decreti attuativi della Buona Scuola sono noti come “Decreto Inclusione”. Essi rappresentano la riforma più recente in materia. Pur confermando il principio della contitolarità del docente di sostegno (che resta invariato), introducono importanti novità organizzative per rendere più efficace l’inclusione: ad esempio, istituiscono i Gruppi per l’Inclusione Territoriale (GIT) e i Gruppi di Lavoro Operativi per l’inclusione (GLHO, ora semplicemente GLO), danno maggior peso al ruolo delle famiglie nelle decisioni e ridefiniscono il modello di Piano Educativo Individualizzato (PEI) (L’evoluzione dell’inclusione scolastica in Italia). In particolare, il PEI diventa uno strumento centrale collegiale: viene redatto dal consiglio di classe (team docente contitolare, genitori, figure sanitarie) e definisce gli obiettivi, le strategie e le ore di sostegno necessarie per l’alunno disabile. Il D.Lgs. 66/2017 è consultabile su Normattiva (con il testo aggiornato dal D.Lgs. 96/2019) e sul sito ufficiale del Ministero: fu pubblicato in G.U. n. 112 del 16 maggio 2017 (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 – Normattiva), mentre il decreto correttivo 96/2019 è in G.U. n. 201 del 28 agosto 2019.
Oltre a queste norme principali, esistono molte circolari ministeriali, note e sentenze che hanno chiarito aspetti applicativi. Tutti i testi normativi citati (leggi, decreti) sono reperibili nei loro testi integrali attraverso fonti ufficiali: il portale Normattiva consente di cercare per numero e anno di legge, mentre il sito Gazzetta Ufficiale permette di visualizzare e scaricare i supplementi con le leggi pubblicate (ad esempio, la pagina della G.U. relativa alla legge 104/92 riporta il testo come pubblicato nel 1992 (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 – Normattiva)). Sul sito del Ministero dell’Istruzione/MIM, nella sezione “Inclusione e integrazione”, è inoltre disponibile un elenco aggiornato della normativa inclusiva con link ai documenti ufficiali.
Buone prassi e soluzioni didattiche inclusive
Affinché la presenza del docente di sostegno si traduca effettivamente in inclusione, è fondamentale adottare metodologie didattiche appropriate. Ecco alcune buone prassi e soluzioni inclusive sperimentate con successo nella scuola primaria e secondaria:
- Co-progettazione e co-teaching: il docente di sostegno e i docenti curricolari pianificano insieme le attività, adattando obiettivi e materiali in modo da coinvolgere l’alunno con disabilità senza separarlo dal resto della classe. Ad esempio, in una lezione di matematica, l’insegnante di sostegno può preparare materiali semplificati o alternativi utili all’alunno disabile, ma che possono essere utilizzati in attività di rinforzo anche da altri studenti in difficoltà. Entrambi i docenti possono alternarsi nella conduzione della lezione, offrendo spiegazioni aggiuntive o diversi approcci: questa cooperazione tra insegnanti valorizza il sostegno come insegnamento condiviso e giova all’intero gruppo.
- Apprendimento cooperativo (cooperative learning): si tratta di strategie in cui gli studenti lavorano in piccoli gruppi eterogenei per portare a termine un compito, aiutandosi a vicenda. Il docente di sostegno può favorire la formazione di gruppi misti in cui l’alunno con disabilità partecipa attivamente, magari con ruoli adatti alle sue abilità. Tecniche come il peer tutoring (tutoraggio tra pari) permettono agli studenti di imparare cooperando: l’alunno con disabilità può sia ricevere aiuto dai compagni, sia dare il proprio contributo (ad esempio spiegando una parte in cui è più ferrato, o svolgendo un ruolo pratico). Queste modalità realizzano l’inclusione perché tutti gli alunni crescono insieme, sviluppando empatia e competenze sociali.
- Didattica personalizzata e uso di strumenti compensativi: in classe inclusiva si cerca di personalizzare la didattica secondo i bisogni di ciascuno. Il PEI dell’alunno con disabilità prevede obiettivi e strategie specifiche, ma queste possono spesso essere integrate nella programmazione di classe. Ad esempio, l’uso di strumenti compensativi (computer con software didattici, tabelle di comunicazione, audiolibri, ecc.) pensati per l’alunno disabile può essere esteso alla classe: tutti gli studenti possono beneficiarne, rendendo l’apprendimento più ricco (si pensi ad attività multimediali, giochi educativi digitali, mappe concettuali proiettate, ecc.). L’insegnante di sostegno spesso introduce metodologie innovative (derivate dalla pedagogia speciale) che risultano motivanti per l’intero gruppo, come il learning by doing, il ruolo di attività manuali o simulate, ecc.
- Attività di classe inclusive: molte scuole hanno sviluppato progetti inclusivi in cui l’alunno con bisogni speciali è protagonista insieme ai compagni. Ad esempio, laboratori artistici, musicali o motori dove ciascuno può esprimersi secondo le proprie capacità; uscite didattiche e gite in cui si organizzano eventuali supporti aggiuntivi (assistenti, mezzi adeguati) per permettere a tutti di partecipare; “circle time” o momenti di discussione guidati in cui si affronta il tema della diversità come valore, per sensibilizzare i ragazzi. In queste iniziative, il docente di sostegno funge da facilitatore, ma l’attività è rivolta a tutti gli studenti. Una buona prassi, ad esempio nella scuola primaria, è creare unità didattiche su misura dove l’alunno con disabilità svolge gli stessi compiti dei compagni con adattamenti: ad esempio una recita di classe in cui magari il copione viene parzialmente modificato per includere un ruolo adatto alle sue possibilità, cosicché sia parte integrante dello spettacolo insieme ai compagni.
- Clima inclusivo e collaborazione di tutta la comunità scolastica: l’inclusione non è compito del solo docente di sostegno, ma di tutto il personale scolastico. Una prassi efficace è coinvolgere anche i compagni di classe e le famiglie. Nella secondaria di primo e secondo grado, ad esempio, è utile promuovere progetti di “buddy” (compagno di supporto) in cui alcuni studenti senza disabilità vengono formati per affiancare il compagno con disabilità in alcune attività (sotto la supervisione dei docenti). Questo responsabilizza i ragazzi e crea un ambiente accogliente. Le famiglie possono collaborare condividendo informazioni utili sull’alunno, partecipando agli incontri del GLO e sostenendo le iniziative inclusive della scuola. Una buona prassi di alcuni dirigenti è organizzare percorsi di formazione interna per tutti i docenti sulle tematiche inclusive, in modo che anche gli insegnanti curricolari acquisiscano competenze di didattica speciale e lavorino in sinergia con i colleghi di sostegno.
In sintesi, le soluzioni didattiche inclusive mirano a non isolare mai l’alunno con disabilità. L’insegnante di sostegno non dovrebbe essere visto come l’ombra che sta sempre accanto all’alunno separatamente, ma come un co-docente che interviene per adattare la lezione, rendere accessibile il materiale, aiutare se necessario, ma lasciando l’alunno all’interno del gruppo classe. Quando questo approccio viene attuato, tutta la classe ne beneficia: migliora la cooperazione, si sviluppano metodologie diversificate (spesso utili anche per altri alunni con difficoltà di apprendimento), e cresce in tutti i ragazzi il valore dell’aiuto reciproco e dell’accettazione delle differenze (L’evoluzione dell’inclusione scolastica in Italia) (L’evoluzione dell’inclusione scolastica in Italia). Esempi di buona prassi inclusiva nelle scuole italiane sono numerosi: classi in cui grazie al sostegno gli alunni disabili partecipano a spettacoli, competizioni sportive scolastiche, progetti di volontariato con i compagni; scuole che hanno vinto premi per innovazione didattica grazie a progetti inclusivi; percorsi di educazione tra pari dove gli studenti stessi diventano promotori dell’inclusione. Tutto ciò è possibile solo quando il docente di sostegno viene valorizzato come insegnante di tutti e lavora in stretta collaborazione con gli altri insegnanti.
Responsabilità del Dirigente Scolastico nell’inclusione
Il Dirigente Scolastico (il preside o dirigente dell’istituto) riveste un ruolo determinante nel garantire che l’inclusione scolastica sia effettiva e che il principio della contitolarità del docente di sostegno venga rispettato. Le sue responsabilità, sancite dalla normativa e dai doveri d’ufficio, includono diversi aspetti:
- Assegnazione delle risorse di sostegno: il dirigente scolastico deve richiedere alle autorità competenti (USR o Ministero) il numero di docenti di sostegno necessario in base alle certificazioni degli alunni disabili iscritti e alle indicazioni dei Piani Educativi Individualizzati. Una volta ottenuto l’organico di sostegno, il dirigente assegna ciascun docente di sostegno a una o più classi (in genere una cattedra di sostegno copre un alunno principale, talvolta suddividendo l’orario su due alunni). È cruciale che l’assegnazione sia fatta alla classe corretta e per il monte ore previsto: non assicurare il numero di ore di sostegno indicato nel PEI dell’alunno configura una violazione del diritto allo studio. In passato, tagli o riduzioni arbitrarie di ore di sostegno da parte degli Uffici scolastici sono stati dichiarati illegittimi dalla giustizia amministrativa (es. Corte Costituzionale sent. n. 80/2010, che ha annullato i limiti massimi di ore per alunno disabile previsti per ragioni di bilancio (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo) (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo)). Il dirigente quindi deve attivarsi affinché ogni alunno abbia il supporto stabilito e, se questo manca, i genitori possono ricorrere legalmente.
- Organizzazione dell’orario e del servizio del sostegno: il preside deve garantire che l’insegnante di sostegno possa svolgere la propria funzione all’interno della classe. Un aspetto delicato è la gestione delle assenze e delle supplenze. È fatto divieto di utilizzare il docente di sostegno come supplente “tappabuchi” per altre classi o per sostituire colleghi assenti, se non in casi eccezionali e urgenti. Questo perché, come chiarito da numerose circolari e note ministeriali, impiegare il docente di sostegno in compiti diversi comporta “l’illecita preclusione di un diritto costituzionalmente garantito” all’alunno disabile (Supplenze, il docente di sostegno non può svolgerle: è inadempimento contrattuale e interruzione del lavoro di inclusione – Orizzonte Scuola Notizie), interrompendo il progetto di inclusione. Il dirigente quindi non può disporre liberamente del docente di sostegno per coprire buchi di organico: se lo facesse sistematicamente, incorrerebbe in un abuso. Ad esempio, l’Ufficio Scolastico Territoriale di Como ha ricordato che utilizzare il sostegno per supplenze costituisce inadempimento contrattuale e viola il principio di contitolarità (Supplenze, il docente di sostegno non può svolgerle: è inadempimento contrattuale e interruzione del lavoro di inclusione – Orizzonte Scuola Notizie). Un dirigente che emanasse circolari interne imponendo ciò, violerebbe norme imperative di legge e le sue disposizioni sarebbero annullabili (come osservato anche da esperti di diritto scolastico) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando). Pertanto, il preside deve organizzare le supplenze attingendo ad altri docenti o supplenti esterni, lasciando il docente di sostegno al suo ruolo, anche quando l’alunno disabile è assente (in tale caso, il docente di sostegno rimane a disposizione per attività con la classe di contitolarità, o per preparare materiale didattico inclusivo) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando).
- Coordinamento del progetto inclusivo e formazione: il dirigente scolastico presiede il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a livello d’istituto (GLI) e deve favorire la collaborazione tra tutti i docenti. Egli convoca e partecipa (o delega un coordinatore) ai GLO per la stesura dei PEI dei singoli alunni, assicurandosi che vi prendano parte tutti i soggetti previsti (team docenti, famiglia, specialisti ASL). Inoltre, ha il compito di promuovere un clima inclusivo nell’istituto: ciò significa, ad esempio, proporre attività di sensibilizzazione, intervenire se vi sono episodi di emarginazione o discriminazione verso l’alunno con disabilità, e garantire che i docenti (di sostegno e non) ricevano un’adeguata formazione sulle didattiche inclusive. Dal 2019 è previsto uno specifico percorso di formazione per i docenti di sostegno neo-nominati, e il dirigente deve agevolare la partecipazione a tali corsi. Ma anche il personale curricolare va formato: la scuola italiana, infatti, abbraccia il modello dell’“inclusione diffusa”, dove tutti i docenti sono chiamati ad essere inclusivi. Il dirigente, in sede di Collegio Docenti, può proporre l’adozione di strategie comuni e protocolli inclusivi di istituto.
- Vigilanza sul rispetto dei diritti: in qualità di responsabile legale della scuola, il dirigente è il primo garante del diritto all’inclusione scolastica all’interno dell’istituto. Egli deve vigilare che nessun alunno disabile venga escluso dalle attività (gite, laboratori, recite, educazione fisica, etc.) per mancanza di supporto o per pregiudizi. Se un docente curricolare avesse difficoltà a gestire la classe inclusiva, il preside deve intervenire fornendo supporto (anche avvalendosi del referente per l’inclusione, figure di supervisione, ecc.). In caso di controversie con le famiglie sull’applicazione del PEI o sul comportamento del personale, il dirigente deve cercare soluzioni condivise, ricordando che il fine ultimo è garantire all’alunno la piena partecipazione.
In sintesi, il dirigente scolastico ha la responsabilità diretta di far sì che la normativa inclusiva venga applicata correttamente nella quotidianità scolastica. Un dirigente attento valorizza il docente di sostegno come risorsa per tutta la comunità educante, ne rispetta il ruolo istituzionale di contitolare e destinatario di pari dignità professionale, e anzi favorisce la sua collaborazione con gli altri docenti. Al contrario, se un dirigente ignora o calpesta il principio che il sostegno è “della classe”, rischia non solo di compromettere il progetto educativo dell’alunno disabile, ma anche di violare la legge, con possibili conseguenze amministrative e legali a suo carico.
Il diritto all’inclusione e casi legali in caso di violazioni
L’inclusione scolastica degli alunni con disabilità non è solo un obiettivo pedagogico, ma è tutelata come un vero e proprio diritto da leggi e dalla Costituzione italiana. La Costituzione, all’art. 34, afferma che “la scuola è aperta a tutti” e all’art. 3 impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. Inoltre, l’art. 38 Cost. riconosce alle persone con disabilità il diritto all’educazione e all’inserimento nella vita sociale. Questo significa che negare o comprimere l’integrazione scolastica può configurare una violazione di diritti fondamentali. Vediamo alcuni casi giuridici e orientamenti della giurisprudenza relativi al mancato rispetto del ruolo dell’insegnante di sostegno e del diritto all’inclusione:
- Impiego improprio del docente di sostegno come supplente: come già discusso, utilizzare regolarmente l’insegnante di sostegno per coprire assenze di altri docenti (sottraendolo alla sua classe) è contrario alle norme. Su questo punto si sono espressi chiaramente sia il Ministero che i giudici. Ad esempio, tribunali amministrativi regionali (TAR) hanno annullato delibere di scuole che prevedevano tali utilizzi, ritenendole illegittime. Un parere autorevole evidenzia che “gli atti della scuola possono essere annullati dal giudice amministrativo qualora riconosciuti viziati; una delibera del Collegio Docenti che decidesse di impiegare i docenti di sostegno per supplenze si profila illegittima e annullabile per eccesso di potere, in quanto deroga a norme di legge” (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando). Inoltre, se un dirigente dovesse obbligare un docente di sostegno a spostarsi in un’altra classe senza un ordine di servizio scritto e durante tale spostamento accadesse un infortunio a un alunno della classe di origine, la scuola (e il docente, a livello civile) potrebbero essere ritenuti responsabili per omessa vigilanza, poiché formalmente l’insegnante risulta assegnato lì (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando). Questo per dire che oltre al profilo educativo, c’è un vero tema di responsabilità giuridica nel distogliere il sostegno: equivale a lasciare scoperta la classe a cui è contitolare.
- Mancata assegnazione o riduzione delle ore di sostegno: un’altra violazione frequente riguarda i casi in cui ad un alunno con disabilità non viene assegnato il docente di sostegno (o vengono date meno ore di quelle necessarie). Le famiglie in questi frangenti possono fare ricorso al TAR per vedere riconosciuto il diritto del figlio ad un sostegno adeguato. La giurisprudenza è in gran parte favorevole alle famiglie: ad esempio, una sentenza del TAR Napoli ha riconosciuto il danno subito da una studentessa alla quale erano state concesse solo 12 ore di sostegno settimanali a fronte delle 40 ore indicate nel PEI (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo) (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo). In quel caso, i giudici hanno ravvisato la violazione delle norme (legge 104/92, art. 12 e seguenti) e dei principi costituzionali di uguaglianza e diritto allo studio, condannando l’amministrazione a risarcire il cosiddetto “danno esistenziale” per la riduzione di sostegno subita. Anche la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 80/2010, ha affermato che ragioni finanziarie non possono giustificare il sacrificio del diritto all’istruzione del disabile: eventuali tetti o restrizioni automatiche al numero di insegnanti di sostegno per alunno sono incostituzionali (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo) (Mancata assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un disabile. Come si individ… – Avvocato Amministrativista a Trapani – Diritto Amministrativo). In sostanza, se un alunno ha bisogno di più ore e questo è documentato, lo Stato deve trovar modo di fornirle.
- Esclusione del docente di sostegno dalle attività collegiali o dalla contitolarità: se in una scuola il docente di sostegno venisse trattato di fatto come un “assistente” del singolo alunno e non come docente della classe – ad esempio non convocandolo ai consigli di classe che non riguardano il PEI, o non permettendogli di valutare gli altri studenti – si violerebbe la legge. Fortunatamente, simili situazioni sono oggi rare, ma in passato qualche incomprensione c’è stata. Il chiarimento normativo però è netto: il docente di sostegno fa parte del consiglio di classe con pari diritti e doveri. Qualsiasi atto interno che limitasse tali prerogative (per esempio un regolamento scolastico che dicesse che il docente di sostegno interviene solo per questioni relative all’alunno disabile) sarebbe contrario a norme di rango superiore e quindi privo di valore. In caso di contrasto, il docente stesso o la famiglia potrebbero segnalare la cosa all’Ufficio Scolastico Regionale o adire le vie legali per far riconoscere il diritto. Va ricordato che la contitolarità comporta anche un dovere: il docente di sostegno corresponsabilmente risponde degli esiti formativi di tutti gli alunni. Dunque, ad esempio, non potrebbe rifiutarsi di partecipare a uno scrutinio sull’argomento che “il suo alunno non c’entra”: è tenuto invece a esprimere valutazioni e contributi didattici anche sugli altri studenti, per la parte di percorso che ha seguito insieme a loro.
- Casi di discriminazione o esclusione dell’alunno con disabilità: in situazioni estreme, quando una scuola adotta provvedimenti che di fatto escludono o discriminano l’alunno disabile (ad esempio impedendogli di partecipare a una gita perché “non c’è il sostegno”, oppure facendolo uscire sempre dall’aula per fare attività a parte), si può configurare una discriminazione ai sensi della Legge 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Questa legge consente di agire in giudizio per comportamento discriminatorio. In alcuni casi, associazioni per i diritti delle persone con disabilità (come Fish o Anffas) hanno sostenuto ricorsi contro scuole che marginalizzavano gli alunni disabili. La presenza del docente di sostegno dovrebbe prevenire queste derive: egli infatti deve facilitare la permanenza in classe dell’alunno. Se ciò non avviene per scelte organizzative sbagliate, si può intervenire legalmente. Ad esempio, negare il diritto all’assistenza in gita o in stage formativo a un alunno con disabilità potrebbe essere letto come discriminazione indiretta. I tribunali, in applicazione della L.67/2006, possono ordinare alla scuola di cessare il comportamento discriminatorio e adottare misure idonee (oltre a risarcire il danno eventualmente).
In conclusione, il principio che l’insegnante di sostegno è contitolare della classe non è solo una dichiarazione di intenti, ma un obbligo giuridico. Le famiglie consapevoli di ciò possono (e in diversi casi lo hanno fatto) richiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria quando tale principio viene disatteso, a tutela del diritto all’educazione dei propri figli. Le scuole e i dirigenti, da parte loro, sono chiamati a rispettare rigorosamente le normative inclusive: non farlo espone l’istituto a ricorsi e sanzioni, ma soprattutto tradisce la missione educativa. Il messaggio delle norme italiane – pionieristiche nell’aver abolito la segregazione scolastica già dagli anni ’70 – è chiaro: la presenza di un alunno con disabilità arricchisce la comunità classe e impone alla scuola di adeguare metodologie e organizzazione, mai di escludere. L’insegnante di sostegno è lo strumento attraverso cui questo avviene, fungendo da mediatore pedagogico e da facilitatore dell’apprendimento per tutti (Insegnante di sostegno – Wikipedia) (Insegnante di sostegno – Wikipedia). Riconoscerlo come docente dell’intera classe significa dare piena attuazione al diritto all’inclusione scolastica, un diritto che l’ordinamento tutela con forza sia a livello normativo che giurisprudenziale.
Conclusione
La figura dell’insegnante di sostegno nella scuola italiana non ha un ruolo marginale né separato: al contrario, è parte integrante del corpo docente di classe. Considerarlo un docente “di tutti” gli alunni è fondamentale per costruire un ambiente dove la diversità è valorizzata e ogni bambino o ragazzo può sentirsi parte del gruppo. Le leggi vigenti – dalla legge 104/92 ai più recenti decreti inclusione – forniscono un quadro chiaro che assegna al sostegno questa funzione inclusiva. Sta poi alla comunità scolastica tradurre la teoria in pratica: dirigenti che credono nell’inclusione, insegnanti curricolari collaborativi, famiglie coinvolte e studenti disponibili all’accoglienza. Quando tutti questi attori remano nella stessa direzione, l’inclusione scolastica diventa realtà quotidiana e il docente di sostegno può davvero incidere positivamente sul percorso formativo di ciascun alunno, con o senza disabilità. L’auspicio è che, attraverso la conoscenza dei diritti e delle buone pratiche, ogni scuola – dalla primaria al liceo – garantisca il pieno rispetto del principio che abbiamo approfondito: il sostegno è della classe. In questo modo la scuola adempie alla sua missione costituzionale di “rimuovere gli ostacoli” e di essere “aperta a tutti”, formando cittadini più consapevoli, empatici e rispettosi delle differenze sin dall’infanzia.
Fonti ufficiali e riferimenti: le normative citate (Legge 104/1992, D.Lgs 66/2017, ecc.) sono consultabili tramite il portale Normattiva o sul sito della Gazzetta Ufficiale (LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 – Normattiva) (DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 66 – Normattiva). Ulteriori informazioni e documenti sull’inclusione scolastica sono disponibili sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito (sezione Inclusione e integrazione) e sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici. Questo articolo ha fatto riferimento a disposizioni legislative vigenti e a pronunciamenti giurisprudenziali per offrire un quadro rigoroso e aggiornato, al fine di aiutare famiglie e cittadini a comprendere l’importanza del docente di sostegno come figura di garanzia del diritto all’istruzione per tutti. (Miur: insegnante di sostegno è assegnato alla classe, non al singolo alunno) (I docenti di sostegno, le supplenze e l’obbligo di non svilire l’inclusione – Superando)
«Ciò che oggi si sa fare insieme, domani si sa fare da soli» — per Vygotskij si impara davvero solo nello scambio con gli altri.
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